La polizza infortuni garantisce un risarcimento dei danni conseguenti a un infortunio dal quale derivi la morte, l’invalidità permanente o l’inabilità anche parziale e temporanea e, di conseguenza, la perdita o la limitazione della capacità lavorativa. La polizza infortuni dà diritto anche a un rimborso delle spese mediche in caso di ricovero o cura a domicilio e, se compreso nel contratto, a un indennizzo ai familiari in caso di morte. La copertura della polizza può essere estesa a tutti i componenti il nucleo familiare.L’assicuratore chiederà al cliente e metterà per iscritto l’attività professionale svolta e gli sport praticati . Bisognerà indicare anche se in precedenza si è stipulata un’assicurazione infortuni e il motivo dell’annullamento e se prima del contratto sono stati subiti infortuni che siano stati indennizzati o meno da un’altra assicurazione. Per aver diritto ad un risarcimento non basta che si sia verificato un infortunio, ma è necessario che sia dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna.
Fortuita significa che ciò che provoca l’incidente deve essere totalmente indipendente dalla volontà della persona che lo subisce. Violenta nel gergo assicurativo vuol dire che l’azione responsabile della lesione deve essere improvvisa e repentina attraverso un fatto concentrato in un preciso momento facilmente individuabile. Esterna sta a significare che la causa deve trovare origine all’esterno dell’organismo (altrimenti viene considerata malattia).
L’infortunio va denunciato all’assicurazione entro tre giorni dall’accaduto, riportando il giorno, l’ora e il luogo in cui è avvenuto e una descrizione dettagliata delle cause che lo hanno determinato. La denuncia deve essere corredata di certificato medico. Bisogna ricordarsi di documentare il decorso con ulteriori certificati medici, che in presenza di inabilità temporanea devono essere rinnovati alle scadenze. L’accertamento da parte dell’assicuratore degli effetti permanenti viene effettuato dopo sei mesi dalla data dell’infortunio.
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