Essea Servizi offre al cittadino lo studio di fattibilità del ricorso tributario e l’attivazione delle azioni necessarie ad intraprendere questo atto giuridico, in linea con le disposizioni di legge specificamente vigenti in materia.
Con il termine contenzioso tributario viene definito l’insieme di procedure e disposizioni che disciplinano il processo tributario, nelle diverse fasi.
Il contenzioso tributario è stato riformato dal decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.
È articolato in due autonome e distinte fasi giudizio:
- un primo grado, celebrato presso le commissioni tributarie provinciali (CTP) con sede in ogni capoluogo di provincia;
- un secondo grado – di appello – celebrato presso le commissioni tributarie regionali (CTR) con sedi nei capoluoghi di regione e sezioni distaccate in talune provincie.
Rispetto alla precedente normativa, quindi, la riforma del contenzioso tributario ha abolito la commissione tributaria centrale, che continua a esistere sino all’esaurimento dei giudizi radicati prima dell’entrata in vigore della riforma del 1992.
Avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali è ammesso il ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. Il contenzioso tributario è un procedimento giurisdizionale nel quale ricadono controversie di natura tributaria tra i contribuenti, da una parte, e l’Amministrazione Finanziaria o gli Enti locali o i concessionari della riscossione, dall’altra parte.
L’oggetto del contendere è costituito dall’impugnazione, da parte del contribuente, dell’atto emesso dall’Amministrazione Finanziaria, ovvero per farsi riconoscere il diritto ad un rimborso o una agevolazione. Per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni del decreto legge 98/2011, per i provvedimenti impositivi di valore fino a 20.000,00 euro, emessi dall’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° aprile 2012, è prevista una fase prodromica di natura amministrativa, definita “reclamo e mediazione”.
L’istituto del reclamo e mediazione in ambito tributario, nasce dalla volontà di decongestionare le commissioni tributarie, ha natura obbligatoria ed è strumentale alla definizione stragiudiziale della controversia o eventualmente all’annullamento dell’atto prima che giunga alla fase contenziosa.
Una particolarità del contenzioso tributario consiste nel fatto che è sempre il contribuente che avvia il procedimento innanzi alla commissione tributaria, chiamando in giudizio l’ente impositore.
Fuori dai casi nei quali è previsto perentoriamente, a pena di inammissibilità, l’istituto del reclamo e mediazione – l’atto impositivo deve contenere il termine entro il quale il contribuente può presentare il ricorso e l’indicazione della commissione tributaria competente.
Il contribuente deve proporre il ricorso previa notifica all’ufficio o ente che ha emesso l’atto impositivo, nei termini indicati e radicando ritualmente il giudizio mediante deposito alla commissione tributaria provinciale nei successivi trenta giorni.
I termini indicati dalla legge sono sempre perentori, nel senso che l’inosservanza determina sempre l’inammissibilità.
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